La L. n. 68 del 1999 prevede dei meccanismi al fine di studiare un collocamento mirato dei lavoratori con disabilità, in relazione alle loro specifiche capacità lavorative.
Vengono anche previste delle quote obbligatorie da destinare all’assunzione di persone con disabilità.
Diritti dei lavoratori
- 2 ore di permesso giornaliero retribuiti per intero alla madre o padre di bambino con disabilità fino al compimento del terzo anno di età, con retribuzione integrale. (in caso di orario di lavoro inferiore alle 6 ore spetta 1 ora di permesso).
- 3 giorni di permessi mensili retribuiti per intero alla madre o al padre nel periodo successivo al compimento del terzo anno di età del figlio (diritto che permane anche dopo la maggiore età del figlio). I 3 giorni possono essere estesi anche a parenti ed affini entro il terzo grado, a condizione di assistenza prestata in via esclusiva e continuativa.
- Congedo parentale prolungato, con indennità pari al 30% della retribuzione spettante, della durata di 10 o 11 mesi a tutti i genitori durante i primi otto anni di vita del proprio figlio. Nel caso il figlio versi in condizione di handicap grave accertata dalla competente commissione ASL e non si trovi ricoverato presso istituti specializzati, la durata del congedo può essere prolungata fino a tre anni.
- Congedo retribuito di due anni, anche frazionabile, spettante alternativamente ad uno dei genitori, anche adottivi, o, dopo la loro scomparsa, a uno dei fratelli o delle sorelle conviventi con il soggetto con handicap che necessita di essere assistito in maniera continuativa.
- Prepensionamento dei lavoratori disabili: la Legge Finanziaria 2001, permette ai soli lavoratori sordomuti e agli invalidi per qualsiasi causa. Di abbassare l’età pensionabile di cinque anni.
La legge di bilancio 2017 ha previsto, in via sperimentale, l’APE (Anticipo Pensionistico), la possibilità, dal 1 maggio 2017 al 31 dicembre 2018, a chi ha raggiunto l’età di 63 anni (e non si trova a più di 3 anni e 7 mesi dal pensionamento per vecchiaia) di ritirarsi in anticipo per raggiungere la pensione.
In particolare l’APE sociale è rivolto a particolari categorie di persone considerate svantaggiate, le quali possono accedere anticipatamente alla pensione senza dover poi vedersi decurtata la pensione di vecchiaia.L’APE sociale può essere richiesta solo in presenza di requisiti molto rigidi (a livello di maggior numero di contributi versati e incompatibilità con altre attività lavorative o altri strumenti di sostegno al reddito). Oltre a ciò l’importo erogato avrà un tetto massimo di 1.500 € mensili.
- Precedenza nell’assegnazione della Sede di Lavoro alla persona disabile con invalidità superiore ai due terzi assunto presso un ente pubblico tramite vittoria di un concorso.
Inoltre, con la Legge 183 del 4 novembre 2010, i genitori (anche adottivi), i parenti e gli affini che abbiano diritto ai permessi di tre giorni mensili retribuiti di cui all’art. 33, comma 3, L.104/92, come novellato dall’art. 24 L. 183/10, per l’assistenza ad una persona con un’accertata disabilità grave hanno diritto ove possibile, alla sede di lavoro più prossima al domicilio della persona da assistere (e non più al proprio domicilio come per il passato) e non possono essere trasferiti senza il loro consenso.
Gli stessi diritti sulla scelta della sede e sul veto al trasferimento spettano alla persona con accertato handicap grave che presti la propria attività lavorativa come dipendente pubblico o privato.