Preliminarmente è opportuno distinguere tra il riconoscimento dell’Invalidità, in forza della L. 118 del 30 marzo 1971 e che riguarda le persone fisiche con menomazioni fisiche, intellettive e psichiche con una permanente incapacità lavorativa non inferiore ad un terzo e il riconoscimento dello stato di handicap, ex L. 104 del 05 febbraio 1992, che riguarda “colui che presente una menomazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale e di emarginazione (art. 3)”.
Questi due riconoscimenti (simili ma distinti) si ottengono attraverso un’apposita domanda, inviata telematicamente, all’I.N.P.S. e danno diritto a vari benefici a seconda della percentuale di invalidità o della definizione di handicap riportato sul verbale.
- Un Medico abilitato alla compilazione ed inoltro on line, redige certificato medico attestante a patologia invalidante (certificato medico introduttivo) – Il certificato medico può essere redatto da proprio medico curante ed ha validità 90 giorni ai fini della presentazione della domanda all’I.N.P.S.;
- Inoltrare telematicamente, all’I.N.P.S., anche attraverso patronati o associazioni di categoria quale l’ANIEP, domanda di riconoscimento dei benefici;
- Effettuare la visita medica di accertamento presso la Commissione ASL, integrata da un medico I.N.P.S., nella data che verrà comunicata- in caso di assenza ingiustificata, verrà fissata una nuova data. In caso di sue assenze ingiustificate la domanda verrà considerata rinunciata;
- La commissione valuterà la situazione del richiedente, dando un punteggio per ogni singolo sintomo accusato, costruendo così la percentuale finale di invalidità riconosciuta alla persona, che sarà inserito nel verbale che verrà redatto all’esito dell’esame.
- Nel caso si voglia contestare la percentuale assegnata dalla Commissione, è possibile, entro 6 mesi dalla ricezione del verbale, proporre un ricorso all’autorità giudiziaria. In particolare, a partire dal 2012, è possibile, con l’assistenza di un legale, proporre un Accertamento Tecnico Preventivo (ATP), al fine di verificare le condizioni sanitarie che legittimano le pretese della domanda che l’istante intende far valere in giudizio.